Art. 1 - Il presente statuto si intende quale
integrazione, riforma e continuazione rispetto all’Atto di fondazione
del Consiglio Araldico Italiano, rogato in data 18 novembre 1948 presso
lo studio del Notaio Adolfo Baldioli in Torino e rispetto agli Atti di significazione
inviati nel mese di dicembre dell’anno 1993 ai Signori Ministri dell’Interno
e della Pubblica Istruzione. La sede viene stabilita in Padova, via Trieste
n. 26; detta sede potrà essere trasferita altrove con semplice decreto
del Presidente Nazionale del Consiglio Araldico Italiano-Istituto Marchese
Vittorio Spreti. Art. 2 - La denominazione
dell’Associazione d’ora in poi sarà così formulata:
“Consiglio Araldico Italiano-Istituto Marchese Vittorio Spreti”.
La durata dell’Associazione è prevista per un tempo indeterminato.
Art. 3 - L’Associazione è apolitica,
senza scopi di lucro e si propone quale scopo:
a) di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica degli studi sociali,
storico-araldico-genealogici ed etimologici, sfragistici e numismatici,
con particolare interesse alla tutela dei valori storico-nobiliari e borghesi
sia nell’ambito nazionale che in quello internazionale; di fornire
adeguata consulenza tecnico-storico-araldica e nobiliare ad enti, istituti,
a privati e ad aziende per la corretta creazione di qualsiasi prodotto
e/o servizio, a cui si voglia dare un supporto e/o un’attinenza
con la scienza araldica e con particolare interesse alla: storiografia,
cronologia, paleografia, diplomatica, sigillografia, medaglistica, archivistica,
iconologia, iconografia, filatelia araldica, assiografia, patrologia,
onomastica, erinnofilia, epigrafia, simbologia, storia dell’abbigliamento,
delle tradizioni e dei costumi, ricostruzione di alberi genealogici, ricerca
di stemmi, perizie calligrafiche antiche, consulenze per la concessione
e/o riconoscimenti di stemmi, titoli e predicati nobiliari, pratiche per
l’ammissione in Ordini Cavallereschi, riordino di archivi;
b) di provvedere, per mezzo dei propri esperti, al controllo dei titoli
di concessione, conferma e rinnovazione araldica e nobiliare, stabilendo
la fondatezza degli alberi genealogici; eseguire ricerche di indole istorico-araldica-genealogica,
pubblicare perizie extragiudiziali sempre inerenti le materie sopra menzionate,
la storia, ed i diritti di tutti gli Ordini cavallereschi comprovandone
l’autenticità;
c) di censire le famiglie nobili italiane e straniere e, in considerazione
al fatto che la Costituzione Italiana non riconosce i titoli nobiliari
se non come insieme di predicati valevoli come parte del nome, ove concessi
prima del 28 ottobre 1922, provvedere alla pubblicazione dei predicati
di tutte le famiglie che hanno beneficiato in Europa di tale privilegio
conferito da parte delle dinastie regnanti o ex regnanti che siano state
anche riconosciute tali mediante sentenze delle competenti magistrature;
d) di pubblicare e ripubblicare, in veste di editore e non, opere librarie
di particolare interesse araldico ed attinenti la storia della cavalleria,
delle famiglie nobili, di cittadinanza e borghesi detentrici di stemma,
purchè lo stesso sia stato riconosciuto od assegnato a queste ultime
dall’Accademia Italiana d’Araldica, Istituto con cui il Consiglio
Araldico Italiano ha siglato nel 1994 un documento di riconoscimento reciproco
e di collaborazione;
e) di esprimere pareri tecnico-araldici e curare l’registrazione
dei predicati nobiliari concessi prima del 1922 sugli atti di nascita
degli interessati; ricercare negli archivi nazionali, comunali, privati,
parrocchiali, capitolari e diocesani, nelle biblioteche, nei musei e dovunque
sia necessario per la maggior accuratezza delle ricerche al fine di arricchire
l’archivio storico del Consiglio Araldico Italiano-Istituto Marchese
Vittorio Spreti;
f) di indire conferenze, seminari, convegni, organizzare corsi di formazione
e studio, promuovere e mantenere contatti con organismi nazionali ed internazionali
di natura similare, collaborare con Università, Istituti e Associazioni
di alta cultura e centri di ricerca ovunque presenti.
Art. 4 - Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della
Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate della Associazione sono costituite:
a) dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo
sociale. L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dalla
Deputazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo
esercizio.

Art. 5 - I soci si distinguono in: Membri del
Senato Accademico Fondatori, che sono i firmatari del presente Atto, anche
chiamati Consiglieri di I^ classe; Membri del Senato Accademico Promotori,
anche chiamati Consiglieri di II^ classe (i Consiglieri di I^ e II^ classe
hanno diritto di voto e fanno parte del Senato Accademico, Organo Amministrativo
dell’Associazione).
Oltre alle due categorie predette, le uniche aventi diritto di voto, esistono
le seguenti categorie di soci: Membri effettivi, anche chiamati Uditori,
Membri Onorari, Membri Corrispondenti e Membri Sostenitori. Questi possono
entrare a far parte della Deputazione del Senato Accademico con funzioni
consultive, su discrezionale richiesta del Senato.
a) Sono Membri Promotori del Senato Accademico (Consiglieri di II^ classe),
tutti coloro che successivamente all’atto dell’ammissione
saranno come tali nominati dal Senato Accademico con voto unanime dei
suoi componenti;
b) sono Membri effettivi Uditori tutti coloro che prendono parte attiva
nel Consiglio Araldico Italiano o dopo la loro ammissione sono chiamati
a far parte del Tribunale Araldico, organo Interno del Consiglio Araldico
Italiano-Istituto Marchese Vittorio Spreti; questi Membri hanno diritto
di voto solamente consultivo;
c) sono Membri Onorari tutti coloro che verranno scelti fra i personaggi
altamente benemeriti negli studi storico-araldico-nobiliari e fra coloro
che, in ogni campo, onorano la rispettiva patria in modo rilevante;
d) sono Membri Corrispondenti tutti coloro che verranno scelti fra le
persone che coltivano gli studi storico-araldico-nobiliare, fra i genealogisti,
i paleografi ed i cultori di scienze affini;
e) sono Membri Sostenitori tutti coloro i quali con lasciti, donazioni
ed erogazioni finanziano l’Associazione e le sue finalità;
questi Membri hanno diritto di voto consultivo.
Art. 6 - Per divenire Membri del Consiglio Araldico
Italiano-Istituto Marchese Vittorio Spreti gli aspiranti dovranno presentare
domanda scritta di ammissione al Senato Accademico corredata di:
- a) certificato di nascita; b) eventuale certificato di matrimonio;
c) certificato di residenza; d) titolo di studio; e) estratto del casellario
giudiziario; f) curriculum vitae specificando eventuali decorazioni di
Ordini Cavallereschi e/o al merito, o dinastici o pontifici, ricevuti
nella persona, o genitori o avi.
La qualità di membro si perde: a) per decesso; b) per dimissioni;
c) per cancellazioni e radiazione motivata da gravi infrazioni statutarie
e regolamentari. Qualunque Membro potrà dimettersi dall’Associazione
e tale dimissione diventerà effettiva su accettazione da parte
del Senato Accademico, che potrà tuttavia tenere in sospeso l’accettazione
fino a quando il dimissionario avrà saldato quanto eventualmente
dovuto all’Associazione, ritornato tutti i fondi e le proprietà
di esso e rinunciato a tutti i diritti per l’uso del nome del Consiglio
Araldico Italiano-Istituto Marchese Vittorio Spreti e dei simboli o stemmi
legati ad esso.

Art. 7 - Il Consiglio Araldico Italiano ed i
suoi Organi interni, comprendenti anche l’Istituto Marchese Vittorio
Spreti e il Tribunale Araldico, è amministrato da un Senato Accademico
formato esclusivamente da Membri Consiglieri Fondatori di I^ classe e
Membri Consiglieri Promotori di II^ classe e composto da non meno di cinque
Membri e non più di quindici eletti per la durata di dieci anni
ed i suoi Membri sono rieleggibili. I Membri Consiglieri Fondatori di
I^ classe hanno mandato perpetuo. In caso di dimissioni o decesso di un
Membro Consigliere il Presidente del Consiglio Araldico Italiano-Istituto
Marchese Vittorio Spreti che presiede il Senato Accademico, provvede,
per motivi di urgenza, alla sua sostituzione, chiedendone la convalida
nella tornata successiva.
Art. 8 - Il Senato Accademico nomina tra i suoi
Membri:
- il Presidente del Consiglio Araldico Italiano-Istituto Marchese Vittorio
Spreti, con incarico a vita, che rilascia e revoca a suo insidacabile
giudizio le deleghe inerenti l’organizzazione ed il governo degli
Organi dell’Associazione;
- il Presidente del Consiglio Araldico Italiano-Istituto Marchese Vittorio
Spreti è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria
e straordinaria dello stesso senza limitazioni nonchè della rappresentanza
sostanziale e processuale della Associazione nei confronti di terzi;
- un Vicepresidente con delega rilasciatagli dal Presidente per l’organizzazione
dell’Istituto Marchese Vittorio Spreti, che ricoprirà altresì
la carica di Conservatore;
- un Cancelliere Generale che ricoprirà altresì la carica
di Tesoriere Generale;
- un Vicepresidente con delega rilasciatagli dal Presidente per l’organizzazione
del Tribunale Araldico, che ricoprirà altresi la carica di Censore;Cancelliere
Generale che ricoprirà altresì la carica di Tesoriere Generale;
- un Referendario Generale;
tutti questi ultimi con incarico della durata di 10 (dieci) anni.
Art. 9 - Può conferirsi il titolo di Alto
Protettore ai Capi di Stato; di Presidente Onorario ai Principi del Sangue,
ai Capi di Governo, ai Cardinali di S.R.C. e di Membro Onorario del Senato
Accademico a personaggi di rango elevatissimo per speciali motivi e per
benemerenze eccezionali verso il Consiglio Araldico Italiano-Istituto
Marchese Vittorio Spreti.
Il Presidente del Consiglio Araldico Italiano-Istituto Marchese Vittorio
Spreti ha la facoltà di conferire una medaglia di benemerenza a
quei Membri che avranno reso segnalati servigi per i loro studi, pubblicazioni
od altri motivi eccezionali.
La Medaglia è in oro e reca da un lato l’aquila coronata
con la scritta intorno “Consiglio Araldico Italiano-Istituto Marchese
Vittorio Spreti” e sul retro: “A.D. 1948” (anno di fondazione
del Consiglio Araldico Italiano) con sotto inciso il nome del Membro benemerito
seguito dall’anno di conferimento. Detta medaglia può essere
anche conferita in via eccezionale a personaggi che abbiano raggiunto
una chiara ed indiscussa fama negli studi storici, genealogici, araldici
e cavallereschi.
Art. 10 - L’Istituto Marchese Vittorio
Spreti, creato a ricordo del più autorevole araldista di questo
secolo, è posto sotto la giurisdizione del Consiglio Araldico Italiano,
come delineato e prescritto dal presente atto, ne condivide l’oggetto
e gli scopi, ne fa propria la formulazione in ogni suo Capo ed articolo
ed avalla le qualità morali ed il livello professionale dell’azione
del Consiglio di cui al presente statuto. L’uso di questa qualifica
che d’ora in poi si allea in forma associativa con quella del Consiglio
Araldico Italiano, voluta e autorizzata dai diretti eredi del Marchese
Vittorio Spreti e, per loro, dal rappresentante e vivente capostipite
di questa antica Casata, il Marchese Arardo Maria Spreti, si occuperà
dell’aggiornamento e dell’integrazione dell’"Enciclopedia
Storico-Nobiliare Italiana”, opera del Marchese Vittorio Spreti,
della sua salvaguardia in merito al corretto utilizzo dell’opera.
Inoltre esso curerà la compilazione e la pubblicazione del Grande
Armoriale riportante l’elencazione delle famiglie nobili che ne
abbiano fatto richiesta. In concerto con gli Organi del Consiglio Araldico
Italiano, l’Istituto Marchese Vittorio Spreti contribuirà
alla cultura nazionale storico-araldico-cavalleresca ed alla rinascita
di quelle tradizioni che erano l’orgoglio degli avi, fatte salve
le prerogative del Presidente del Consiglio Araldico Italiano stabilite
all’art. 8 del presente Statuto.
Art. 11 - Il Tribunale Araldico avrà le
mansioni di:
a) attuare provvedimenti disciplinari come il richiamo verbale, il richiamo
scritto e la radiazione per quei membri resisi irrispettosi verso il Senato
Accademico del Consiglio Araldico Italiano-Istituto Marchese Vittorio
Spreti o i suoi componenti, o resisi per indegnità e immoralità,
indecorosi all’Associazione;
b) effettuare consulenze e perizie di autenticità, o di nullità
su genealogie comprovanti titoli nobiliari, dopo aver effettuato verifiche
di alberi, di fili e di quadri genealogici, al fine di confermare o meno
la fondatezza degli stessi, accertando i diritti e le prerogative nobiliari
di coloro che ne abbiano fatto richiesta, anche al fine dell’inserimento
dei richiedenti e delle loro famiglie nel Grande Armoriale; fatte salve
le prerogative del Presidente del Consiglio Araldico Italiano stabilite
all’art. 8 del presente Statuto.
Art. 12 - Il Senato Accademico si riunisce tutte
le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta
dalla metà dei suoi Membri e comunque, almeno una volta all’anno,
per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al preventivo. Per
la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della
maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di
chi presiede. Il Senato Accademico è presieduto dal Presidente
del Consiglio Araldico Italiano, in sua assenza dal Vicepresidente più
anziano, in assenza di questi dal più anziano in età dei
presenti. Delle riunioni del Senato Accademico verrà redatto, su
apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dalla
validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della
maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di
chi presiede. Il Senato Accademico è presieduto dal Presidente
del Consiglio Araldico Italiano, in sua assenza dal Vicepresidente più
anziano, in assenza di questi dal più anziano in età dei
presenti. Delle riunioni del Senato Accademico verrà redatto, su
apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal
Presidente e dal Cancelliere.
Art. 13 - Il Senato Accademico compilerà
un Regolamento Generale per il buon funzionamento del Consiglio Araldico
Italiano e dei suoi Organi interni comprendenti anche l’Istituto
Marchese Vittorio Spreti e il Tribunale Araldico; detto regolamento potrà
essere aggiornato periodicamente e solamente a discrezione del Senato
Accademico.
Art. 14 - I Membri di qualsiasi categoria all’Atto
dell’ammissione accettano implicitamente lo Statuto ed il Regolamento
Generale del Consiglio Araldico Italiano-Istituto Marchese Vittorio Spreti
in ogni loro parte.
Essi per tutto quanto riguarda le relazioni che ne conseguono e gli eventuali
contrasti interni che insorgessero, assumono l’obbligo di non adire
ad altra Autorità che non siano quelle previste dal presente Atto.
L’inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l’adozione
di provvedimenti disciplinari che in caso di particolare gravità
possono comportare la radiazione.
Art. 15 - Tutte le eventuali controversie tra
i Membri e tra questi e il Consiglio Araldico Italiano-Istituto Marchese
Vittorio Spreti sia a carattere periferico che a carattere centrale saranno
risolte con esclusione di ogni altra Giurisdizione da un collegio di tre
Probiviri nominati di caso in caso, uno rispettivamente per ognuna delle
parti in causa e uno dal Presidente del Consiglio Araldico Italiano-Istituto
Marchese Vittorio Spreti. Nel caso in cui il Consiglio Araldico Italiano-Istituto
Marchese Vittorio Spreti figuri come parte in causa, la nomina del Probiviro
in oggetto sarà demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati del foro di Padova; i tre Probiviri giudicheranno ex bono
et aequo senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà
inappellabile.
Art. 16 - Il Consiglio Araldico Italiano-Istituto
Marchese Vittorio Spreti può aprire sedi di rappresentanza ove
lo ritenga più opportuno, sia in Italia che all’estero e
può assumere personale quando lo ritenga necessario al proprio
buon sviluppo e funzionamento.
Art. 17 - Tutti i membri, a qualsiasi categoria
appartengano, residenti in ognuna delle regioni geopolitiche di Italia,
eleggeranno al loro interno un Deputato regionale, i 20 (venti) Deputati
regionali eletti, eleggeranno a loro volta, al loro interno 5 (cinque)
Deputati che rappresenteranno tutte le categorie dei Membri del Consiglio
Araldico Italiano-Istituto Marchese Vittorio Spreti nella Deputazione
del Senato Accademico, convocata una volta all’anno. La Deputazione
del Senato Accademico, composta dai Membri Consiglieri Fondatori e Promotori
e dai cinque Deputati eletti ha i seguenti poteri di ratifica nell’ambito
di quanto previsto nell’art. 5:
a) nella nomina di tre scrutatori ad ogni riunione in cui siano necessarie
votazioni;
b) nell’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo
e deliberazione sulla relazione di lavoro eseguita e sulla relazione morale
e di gestione;
c) nell’elezione di un Collegio di tre revisori ove non eletto
nell’atto Costitutivo e che duri in carica un anno;
d) nello scioglimento del Consiglio Araldico Italiano-Istituto Marchese
Vittorio Spreti, deliberato, sentiti i pareri di tutte le categorie di
Membri, con voto di maggioranza assoluta, con nomina di uno o più
liquidatori e conseguente devoluzione del patrimonio.
Art. 18 - Per tutto quanto non stabilito nel
presente Statuto si rimanda alle norme in materia di associazione contenute
nel Codice Civile.
(Seguono le firme)
Dato in Padova il 19 aprile 1995
(Atti pubblici della Repubblica Italiana,
Rep.
2780 Rac. 245 n° 3582 del 2 maggio 1995)
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